Nuovi alimenti e richieste di valutazione per alimenti tradizionali
Quadro d’insieme e procedure
L'autorizzazione e l'uso di nuovi alimenti e ingredienti alimentari sono stati armonizzati nell'Unione europea nel 1997, quando fu adottato il regolamento CE 258/1997 sui nuovi alimenti e i nuovi ingredienti alimentari. Nel 2013 la Commissione ha presentato una proposta di nuovo regolamento in materia. I co-legislatori Parlamento europeo e Consiglio hanno raggiunto un accordo con il nuovo regolamento UE 2015/2283.
Un richiedente che intenda immettere sul mercato dell'UE un nuovo alimento deve presentare una richiesta di autorizzazione alla Commissione europea. Dopo averne verificato la validità, la Commissione europea la mette a disposizione degli Stati membri e incarica l'EFSA di una valutazione scientifica (articolo 10).
L'Autorità adotta il proprio parere entro nove mesi dalla data di ricevimento di una valida richiesta della CE.
Un richiedente che intenda immettere sul mercato dell'UE un alimento tradizionale proveniente da un Paese terzo può scegliere di presentare notifica della sua intenzione alla Commissione europea (articolo 14). In questo caso e dopo averne verificato la validità, la Commissione trasmette la notifica agli Stati membri e all'EFSA. Entro quattro mesi da questa data, lo Stato membro o l'Autorità possono presentare alla CE obiezioni debitamente motivate in termini di sicurezza all'immissione sul mercato dell'alimento tradizionale in questione. Se alla Commissione sono state presentate obiezioni in termini di sicurezza debitamente motivate, l'alimento tradizionale in questione non viene autorizzato all'immissione sul mercato (articolo 15). In tal caso il richiedente può presentare una richiesta alla Commissione includendo i dati documentati relativi alle obiezioni sollevate in termini di sicurezza (articolo 16).
L'EFSA emetterà un parere entro 6 mesi dal ricevimento di una richiesta ritenuta valida. Tale procedura si applica a partire dal 1° gennaio 2018.